Articolo Reddito di Emergenza – REM (DL n. 34 del 19 maggio 2020, art. 82 )

Reddito di Emergenza – REM (DL n. 34 del 19 maggio 2020, art. 82 )

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Il Reddito di Emergenza (REM) è una misura di sostegno economico istituita dal Decreto Rilancio in favore dei nuclei familiari in difficoltà a causa dell’emergenza epidemiologica da COVID-19. Come per il Reddito di Cittadinanza, il beneficiario della prestazione non è il singolo richiedente ma l’intero nucleo familiare.

Al momento della presentazione della domanda deve essere presente una Dichiarazione Sostitutiva Unica (DSU) ai fini ISEE, ordinario o corrente, dove verificare il valore dell’ISEE e la composizione del nucleo familiare. Nel caso di nuclei con minorenni, è necessario l’ISEE minorenni in luogo di quello ordinario. Non è valida, ai fini della richiesta del beneficio, l’attestazione ISEE riferita al nucleo ristretto. Il nucleo familiare è quello attestato nella DSU valida al momento della presentazione della domanda.

L’importo del beneficio economico non può comunque essere superiore a 800 euro mensili, elevabili a 840 euro solo in presenza di disabili gravi o non autosufficienti.

Una volta verificata la sussistenza di tutti i requisiti di legge, il REM è erogato per due mensilità a decorrere dal mese di presentazione della domanda. Quindi, se la domanda è presentata entro il 31 maggio 2020 saranno erogate le mensilità di maggio e giugno, mentre se è presentata nel corso del mese di giugno 2020 saranno erogate le mensilità di giugno e luglio 2020.

La domanda per il Reddito di Emergenza va inoltrata attraverso il portale dell’INPS.

 

Ripartizione geografica: Italia

Modalità di attivazione: Sportello

Dotazione finanziaria: 3 mld

Data di scadenza: 30/06/2020

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Tag: Famiglie, Reddito di emergenza, ISEE