Articolo Fondo di solidarietà per i mutui per l’acquisto della prima casa (DL n. 18 del 17 marzo 2020, art. 54)

Fondo di solidarietà per i mutui per l’acquisto della prima casa (DL n. 18 del 17 marzo 2020, art. 54)

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Il Fondo di solidarietà per i mutui per l’acquisto della prima casa ha previsto la possibilità, per i titolari di un mutuo fino a 250.000 euro contratto per l’acquisto della prima casa, di beneficiare della sospensione per 18 mesi del pagamento delle rate al verificarsi di situazioni di temporanea difficoltà.

Il Fondo sostiene il 50% degli interessi che maturano nel periodo della sospensione ed è rivolto a lavoratori che hanno subito una sospensione o una riduzione dell’orario di lavoro per un periodo di almeno 30 giorni (Cassa Integrazione o altri ammortizzatori sociali), a lavoratori autonomi e liberi professionisti che hanno registrato in un trimestre successivo al 21 febbraio 2020, ovvero nel minor periodo intercorrente tra la data dell’istanza e la predetta data, una riduzione del fatturato superiore al 33% rispetto a quanto fatturato nell’ultimo trimestre 2019 in conseguenza della chiusura o della restrizione della propria attività, a titolari di mutui per un importo massimo di 400.000 euro.

Per ottenere la sospensione del mutuo, il cittadino in possesso dei requisiti previsti per l’accesso al Fondo deve presentare la domanda di sospensione delle rate del mutuo alla banca che ha concesso il mutuo e che è tenuta a sospenderlo.

Ulteriori informazioni sono disponibili a questo [link].

Ripartizione geografica: Italia

Modalità di attivazione: Sportello

Dotazione finanziaria: 400 mln

Data di scadenza: 17/11/2020

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Tag: Famiglie, Lavoratori, Sospensione , Mutuo